"Soc. SOLSONICA PALESTRINA-FMC FERENTINO Il Giudice Sportivo Nazionale
sospende l'omologazione della gara in epigrafe in attesa di verificare il
tesseramento dell'atleta Nozzolino Federico per la societa' SOLSONICA
PALESTRINA e si riserva gli eventuali provvedimenti disciplinari (69,4 RE)
[4] Le gare alle quali hanno partecipato atleti sub judice non possono
essere omologate fino a quando l'Ufficio Tesseramento competente non avra'
comunicato l'avvenuto rilascio del cartellino."
Quello che poteva sembrare un provvedimento di routine si e' rivelato negli
ultimi giorni in uno dei casi piu' chiacchierati quanto infondati,
consentendo alla Pallacanestro Palestrina e al giovane Nozzolillo una
pubblicita' non voluta ma al tempo stesso ben accetta.
Testate giornalistiche, persino trasmissioni televisive, si interessavano
della vicenda parlando di possibili e clamorosi sviluppi: Ferentino
vittoriosa a tavolino.
E' auspicabile che nell'atto di divulgare articoli contenenti informazioni
di tale portata vengano quantomeno riportati tutti i punti appartenenti al
regolamento e inerenti al caso in questione, e non in maniera parziale (come
nel caso della citazione del solo articolo 7 comma 7) provocando in questo
modo disinformazione che viene poi spesso ingigantita dopo interventi a
cascata.
"Nell'articolo 7 del R.E. possiamo infatti trovare:
[5] Alle societa' e' consentito chiedere il passaggio di categoria:
a) per i giocatori tesserati in sede regionale entro i termini di scadenza
del Campionato Nazionale di appartenenza o rinnovati d'autorita', fino al
termine del Campionato al quale partecipa la societa';
[8] Gli Organi di Giustizia controlleranno dopo ogni gara la regolarita' dei
tesseramenti e nello specifico verificheranno che per gli/le atleti/e
iscritti/e a referto sia stato effettuato il passaggio di categoria. Nel
caso si riscontrassero irregolarita', si sospendera' l'omologazione della gara
interessata e si dara' tempo fino alle ore 24 del giorno antecedente la gara
successiva di campionato per provvedere alla regolarizzazione. In caso
contrario, verra' applicato quanto previsto dall'art.16 R.G.
Le DOA altresi' riportano:
PASSAGGI DI CATEGORIA (Art. 7 R.E.)
Si ricorda a tutte le Societa', comprese le neopromosse e le ripescate (anche
a seguito di
retrocessione), di effettuare il passaggio di categoria, a norma dell'art. 7
del Regolamento
Esecutivo, di tutti gli atleti da utilizzare in Campionati Nazionali.
Il Giudice Sportivo controllera' dopo ogni gara la regolarita' dei
tesseramenti e nello specifico
verifichera' che per gli/le atleti/e iscritti/e a referto sia stato
effettuato il passaggio di categoria.
Nel caso si riscontrassero irregolarita', si omologhera' la gara con il
risultato conseguito sul
campo, diffidando la societa' a provvedere al passaggio di categoria entro 24
ore dal ricevimento
del provvedimento.
In caso di mancato riscontro entro il termine di cui sopra, la societa' sara'
tenuta al pagamento di
un'ammenda pari al 100% del massimale previsto per il campionato, per ogni
singola gara, per
ciascun atleta."
Mai tanto lontana dalla verita' fu la infelice esternazione: "La pena per un
errato tesseramento in ambito federale e' la sconfitta a tavolino
dell'incontro per 20-0 della gara in oggetto" potendo facilmente notare che
la perdita della gara non viene automaticamente assegnata in caso di errore
nel passaggio di categoria (e non di nuovo tesseramento come erroneamente
scritto).
Molto labili gli spunti con i quali si e' giunti alla redazione degli
articoli che in rete questi giorni hanno paventato il cambio dell'esito del
campo riguardo Palestrina-Ferentino. Non solo senza fondamento l'idea che
nella giornata di lunedi' 19 aprile potesse essere comunicato dalla
giudicante lo 0-20, ma anche quella che voleva l'atleta Federico Nozzolillo
in posizione irregolare, ignorando i reali tempi di effettuazione della
richiesta di passaggio dalla societa' prenestina, con problemi nel servizio
on-line prontamente segnalati e risolti solo successivamente.
Non bastasse cio', da piu' parti sono giunti commenti diffamanti
sull'operato della stessa societa' prenestina, rea di aver commesso un
errore di distrazione davvero da principiante. Viene a questo punto da
chiederci, alla luce dei fatti, se la magra figura non sia stata effettuata
proprio da chi ha cercato di montare il caso, ricavando dalla vicenda una
sensazione di impreparazione e superficialita', il tutto inquadrato in un
periodo segnato dall'amara eliminazione persino dai playoff per una
formazione nata con il dichiarato intento di provare il grande salto. Che
sia proprio la recente beffa ad aver annebbiato le menti? Ipotizzando un
improbabile colpo gobbo col quale rientrare in scena, non perdendo occasione
di mettere in dubbio la professionalita' di uno staff e una dirigenza
avversaria che forse e' il caso di ricordarlo si appresta tra due anni a
festeggiare il cinquantenario della nascita, senza aver mai conosciuto
l'onta di fallimenti e non ridiscendendo piu' nel limbo dei campionati
regionali.
Come tutti sapranno la querelle si era tranquillamente risolta con il
provvedimento emanato nel C.U. del lunedi' pomeriggio:
"Soc. SOLSONICA PALESTRINA - FMC FERENTINO Il Giudice Sportivo Nazionale
accertata la regolare posizione di tesseramento dell'atleta Nozzolino
Federico per la societa' Solsonica Palestrina, sciogliendo la
riserva contenuta nel C.U. n. 772 del 12/04/2010 GSN n.312, omologa la gara
con il risultato conseguito sul campo (69,1 RE)
[1] I risultati di ogni gara diventano ufficiali con la pubblicazione del
provvedimento di omologazione disposto dai competenti Organi federali."
Siccome errare e' umano ma
perseverare e' diabolico, a 24 ore dalla suddetta omologazione e' pervenuta
la richiesta di ricorso immediato contro la decisione, che e' stato
dichiarato come normale inammissibile.
"La Commissione Giudicante Nazionale in data odierna, dichiara il ricorso
inammissibile. Dispone addebitarsi il 20% del contributo reclamo."
In ultima istanza il ricorso alla Corte Federale che lo ha rigettato,
sancendo in maniera irrevocabile la fine di questo pastrocchio, dopo che la
societa' gigliata aveva oltretutto invocato un errore materiale che, sempre
da regolamento, sarebbe dovuto avvenire entro 24 ore dalla comunicazione del
provvedimento. (tabella D R.G.).
"La Corte Federale ha rigettato il ricorso proposto dalla societa' Basket
Ferentino avverso il provvedimento di inammissibilita' pronunciato dalla CGN."
Per concludere la discussione, che ha finora distolto eccessivamente addetti
ai lavori ed utenti, speriamo che la stessa sia di monito per il futuro,
constatando l'ottimo operato degli organi di giustizia e la correttezza
nell'esecuzione delle pratiche di passaggio di Palestrina, e ricordando a
coloro che hanno in questi giorni messo in dubbio la capacita' e l'onesta'
di dirigenza e staff arancio verde che esiste sempre l'occasione per fare un
bagno di umilta' e qualche volta chiedere scusa.
(c.sp.)
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