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(26-04-2010) 

 

Palestrina precisa e intende chiudere la vicenda
 

"Soc. SOLSONICA PALESTRINA-FMC FERENTINO Il Giudice Sportivo Nazionale sospende l'omologazione della gara in epigrafe in attesa di verificare il tesseramento dell'atleta Nozzolino Federico per la societa' SOLSONICA PALESTRINA e si riserva gli eventuali provvedimenti disciplinari (69,4 RE)
[4] Le gare alle quali hanno partecipato atleti sub judice non possono essere omologate fino a quando l'Ufficio Tesseramento competente non avra' comunicato l'avvenuto rilascio del cartellino."


Quello che poteva sembrare un provvedimento di routine si e' rivelato negli ultimi giorni in uno dei casi piu' chiacchierati quanto infondati, consentendo alla Pallacanestro Palestrina e al giovane Nozzolillo una pubblicita' non voluta ma al tempo stesso ben accetta.
Testate giornalistiche, persino trasmissioni televisive, si interessavano della vicenda parlando di possibili e clamorosi sviluppi: Ferentino vittoriosa a tavolino.
E' auspicabile che nell'atto di divulgare articoli contenenti informazioni di tale portata vengano quantomeno riportati tutti i punti appartenenti al regolamento e inerenti al caso in questione, e non in maniera parziale (come nel caso della citazione del solo articolo 7 comma 7) provocando in questo modo disinformazione che viene poi spesso ingigantita dopo interventi a cascata.
"Nell'articolo 7 del R.E. possiamo infatti trovare:
[5] Alle societa' e' consentito chiedere il passaggio di categoria:
a) per i giocatori tesserati in sede regionale entro i termini di scadenza del Campionato Nazionale di appartenenza o rinnovati d'autorita', fino al termine del Campionato al quale partecipa la societa';
[8] Gli Organi di Giustizia controlleranno dopo ogni gara la regolarita' dei tesseramenti e nello specifico verificheranno che per gli/le atleti/e iscritti/e a referto sia stato effettuato il passaggio di categoria. Nel caso si riscontrassero irregolarita', si sospendera' l'omologazione della gara interessata e si dara' tempo fino alle ore 24 del giorno antecedente la gara successiva di campionato per provvedere alla regolarizzazione. In caso contrario, verra' applicato quanto previsto dall'art.16 R.G.

Le DOA altresi' riportano:
PASSAGGI DI CATEGORIA (Art. 7 R.E.)
Si ricorda a tutte le Societa', comprese le neopromosse e le ripescate (anche a seguito di retrocessione), di effettuare il passaggio di categoria, a norma dell'art. 7 del Regolamento Esecutivo, di tutti gli atleti da utilizzare in Campionati Nazionali.
Il Giudice Sportivo controllera' dopo ogni gara la regolarita' dei tesseramenti e nello specifico verifichera' che per gli/le atleti/e iscritti/e a referto sia stato effettuato il passaggio di categoria.
Nel caso si riscontrassero irregolarita', si omologhera' la gara con il risultato conseguito sul campo, diffidando la societa' a provvedere al passaggio di categoria entro 24 ore dal ricevimento del provvedimento.
In caso di mancato riscontro entro il termine di cui sopra, la societa' sara' tenuta al pagamento di un'ammenda pari al 100% del massimale previsto per il campionato, per ogni singola gara, per ciascun atleta."

Mai tanto lontana dalla verita' fu la infelice esternazione: "La pena per un errato tesseramento in ambito federale e' la sconfitta a tavolino dell'incontro per 20-0 della gara in oggetto" potendo facilmente notare che la perdita della gara non viene automaticamente assegnata in caso di errore nel passaggio di categoria (e non di nuovo tesseramento come erroneamente scritto).
Molto labili gli spunti con i quali si e' giunti alla redazione degli articoli che in rete questi giorni hanno paventato il cambio dell'esito del campo riguardo Palestrina-Ferentino. Non solo senza fondamento l'idea che nella giornata di lunedi' 19 aprile potesse essere comunicato dalla giudicante lo 0-20, ma anche quella che voleva l'atleta Federico Nozzolillo in posizione irregolare, ignorando i reali tempi di effettuazione della richiesta di passaggio dalla societa' prenestina, con problemi nel servizio on-line prontamente segnalati e risolti solo successivamente.
Non bastasse cio', da piu' parti sono giunti commenti diffamanti sull'operato della stessa societa' prenestina, rea di aver commesso un errore di distrazione davvero da principiante. Viene a questo punto da chiederci, alla luce dei fatti, se la magra figura non sia stata effettuata proprio da chi ha cercato di montare il caso, ricavando dalla vicenda una sensazione di impreparazione e superficialita', il tutto inquadrato in un periodo segnato dall'amara eliminazione persino dai playoff per una formazione nata con il dichiarato intento di provare il grande salto. Che sia proprio la recente beffa ad aver annebbiato le menti? Ipotizzando un improbabile colpo gobbo col quale rientrare in scena, non perdendo occasione di mettere in dubbio la professionalita' di uno staff e una dirigenza avversaria che forse e' il caso di ricordarlo si appresta tra due anni a festeggiare il cinquantenario della nascita, senza aver mai conosciuto l'onta di fallimenti e non ridiscendendo piu' nel limbo dei campionati regionali.
Come tutti sapranno la querelle si era tranquillamente risolta con il provvedimento emanato nel C.U. del lunedi' pomeriggio:

"Soc. SOLSONICA PALESTRINA - FMC FERENTINO Il Giudice Sportivo Nazionale accertata la regolare posizione di tesseramento dell'atleta Nozzolino Federico per la societa' Solsonica Palestrina, sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 772 del 12/04/2010 GSN n.312, omologa la gara con il risultato conseguito sul campo (69,1 RE)
[1] I risultati di ogni gara diventano ufficiali con la pubblicazione del provvedimento di omologazione disposto dai competenti Organi federali."

Siccome errare e' umano ma perseverare e' diabolico, a 24 ore dalla suddetta omologazione e' pervenuta la richiesta di ricorso immediato contro la decisione, che e' stato dichiarato come normale inammissibile. 
"La Commissione Giudicante Nazionale in data odierna, dichiara il ricorso inammissibile. Dispone addebitarsi il 20% del contributo reclamo."
In ultima istanza il ricorso alla Corte Federale che lo ha rigettato, sancendo in maniera irrevocabile la fine di questo pastrocchio, dopo che la societa' gigliata aveva oltretutto invocato un errore materiale che, sempre da regolamento, sarebbe dovuto avvenire entro 24 ore dalla comunicazione del provvedimento. (tabella D R.G.).
"La Corte Federale ha rigettato il ricorso proposto dalla societa' Basket Ferentino avverso il provvedimento di inammissibilita' pronunciato dalla CGN."

Per concludere la discussione, che ha finora distolto eccessivamente addetti ai lavori ed utenti, speriamo che la stessa sia di monito per il futuro, constatando l'ottimo operato degli organi di giustizia e la correttezza nell'esecuzione delle pratiche di passaggio di Palestrina, e ricordando a coloro che hanno in questi giorni messo in dubbio la capacita' e l'onesta' di dirigenza e staff arancio verde che esiste sempre l'occasione per fare un bagno di umilta' e qualche volta chiedere scusa.

(c.sp.)